Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Oggi vi propongo il testo della Legge n. 157/92 sulla caccia. Essa dirama le linee guida che seguono anche le regioni e sotto istituzioni.  In particolare qui vi propongo il pezzo di maggiore interesse per il nostro tema ma, come già detto per la pesca, avere una conoscenza generale potrebbe aiutare nell'interpretazione delle intenzioni del legislatore.

Articolo 21

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

http://www.lalupusinfabula.it/Approfondimenti/testo-legge-157-caccia.htm


Dovesse avere ancora voglia di approfondire le varie dinamiche e l'evoluzione della macchina legislativa, in ambito faunistico, vi consiglio allora un altro articolo, che riesce a riassumere gli aspetti salienti, con una chiarezza espositiva che aiuta il lettore a rimanere accattivato. Ecco a voi:
http://www.lipu.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=120&∓Itemid=277

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