Iniziamo con la legislazione specifica delle esche artificiali

Art. 9 
Uso di esche e pastura
1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali ad esclusione del sangue solido e delle interiora di animali.
2. È vietato utilizzare come esca soggetti appartenenti alla specie anguilla europea.
3. È vietato utilizzare quale esca viva le specie non appartenenti alla fauna ittica caratteristica del lago.
4. È vietato utilizzare quale esca viva le specie che non abbiano raggiunto la taglia minima di cattura di cui all’articolo 4.
5. Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di un chilogrammo di larve di mosca carnaria, salvo quanto previsto ai commi 7 e 9.
6. Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di due chilogrammi di pastura, comprensivi delle larve di mosca carnaria di cui al comma 5, salvo quanto previsto ai commi 7 e 9.
7. Dal 1° giugno al 30 settembre e dalle ore 9.00 alle ore 19.00 il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, solo pastura a base di sostanze vegetali in quantità non superiore a un chilogrammo e non più di 100 grammi di esche naturali, tra cui anche le larve di mosca carnaria.
8. I limiti di quantità di pastura, escluse le larve di mosca carnaria (bigattino), di cui ai commi 6 e 7, si riferiscono alla pastura asciutta: per la pastura bagnata pronta all’uso vanno invece considerati valori doppi rispetto a quanto sopra stabilito.
9. È vietato pasturare con prodotti chimici, col sangue solido o liquido o con interiora di animali.
10. È vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti di ogni genere a terra, lungo i corsi o gli specchi d’acqua e nelle loro adiacenze, o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto nel lago.
Questo articolo è l'11 del regolamento regionale del Veneto. Un esempio utile per capire quali sono i margini di libertà che vengono lasciati alle regioni. Per approfondire, vi lascio il link

Commenti